La mala gestio dell'amministratore di società di capitali

26/01/18

In ottemperanza a quanto previsto dallo statuto societario, un socio di una società di capitali avviava un procedimento arbitrale, presentando ricorso al Tribunale Ordinario, il quale nominava il sottoscritto quale Arbitro Unico.

In particolare, il socio ricorrente lamentava, oltre al resto, gravi irregolarità gestorie da parte dell’amministratore della società e formulava domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2476, commi III e VI c.c. D’altra parte, l’amministratore resistente respingeva ogni contestazione, mentre la società, costituitasi quale litisconsorte necessario in relazione alla domanda ex art. 2476, comma VI c.c., assumeva una posizione sostanzialmente neutra.

Come noto, la previsione del III comma dell’art. 2476 c.c. individua l’azione del socio che agisce in surroga e, cioè, in nome proprio, ma per conto della società e tale azione è finalizzata a reintegrare il patrimonio della società volta che venga provato l’illecito operato dell’amministratore ed il danno provocato. La previsione del VI comma riguarda, invece, l’azione individuale del socio che assume di essere stato direttamente danneggiato dall’operato dell’amministratore, azione che presuppone la dimostrazione della violazione gestoria e la prova che il depauperamento del patrimonio della società abbia avuto diretti riflessi negativi sul diritto patrimoniale del singolo socio (o del terzo).

Si è proceduto, dunque, ad esaminare e valutare tanto i singoli comportamenti dell’amministratore, come contestati dal socio, quanto gli stessi nel loro insieme al fine di individuare eventuali illeciti, omissioni, conflitti di interesse, prelievi, rimborsi ed altre operazioni improprie, nonché ad esaminare i documenti societari, quelli prodotti dalle parti ed i conti correnti della società, anche per tramite dell’ausilio di un esperto contabile nominato quale Consulente Tecnico d’Ufficio. All’esito di tale accertamento è emerso un comportamento ambiguo, senz’altro poco diligente e, per alcuni versi, anche arbitrario dell’amministratore, che ha costituito nell’insieme la colpa gestoria generatrice della responsabilità dedotta dal socio e delle sue conseguenze in termini risarcitori, anche in considerazione della tenuta irregolare dei libri societari e dei verbali di assemblea.

Non ho potuto che allinearmi alla giurisprudenza territoriale maggioritaria in tema di mala gestio dell’amministratore (Trib. Milano, 21.04.2017; Trib. Milano 17.06.2011; Trib. Milano 17.05.2007) per aver egli, oltre al resto, violato il principio di postergazione dei crediti dei soci derivanti da finanziamenti, avendo disposto il rimborso di un finanziamento di altro socio (tra l’altro e per di più legato da rapporti parentali) in una situazione debitoria critica e, oltretutto, pagato fatture senza titolo, né autorizzazione assembleare alcuna.

Pertanto, ho concluso per l’accoglimento dell’azione di responsabilità, con la conseguente condanna dell’amministratore al risarcimento patrimoniale in favore della sola società, non avendo il socio dimostrato un danno diretto né, avendo egli espressamente chiesto la revoca dell’amministratore.

Il Lodo, emesso a definizione del procedimento arbitrale, è stato pubblicato, omologato dal Tribunale Ordinario e non impugnato dalle parti.

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